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Visto di ingresso |
Che cos’è?
È il visto necessario al cittadino non comunitario per
entrare in Italia. Viene applicato sul passaporto del richiedente. Il visto è
rilasciato dalle Ambasciate e dai Consolati italiani nello Stato di origine o
di residenza del cittadino non comunitario. Non è possibile il rilascio del
visto (né la proroga) in Italia.
Le eventuali decisioni negative relative alle domande
devono essere notificate e motivate al richiedente ed è possibile il ricorso
avverso esse.
Gli stranieri in ingresso sono sottoposti ai controlli di
frontiera, doganali, valutari e sanitari.
Nel caso in cui si superano 90 giorni di residenza deve
richiedere, entro 8 giorni lavorativi il permesso di soggiorno.
Motivazioni e tipologie
Sono 21 le
motivazioni per ottenere un visto d’ingresso: adozione, affari, cure mediche,
diplomatico, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato,
missione, motivi familiari, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva,
ricerca, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo,
vacanze-lavoro, volontariato.
Le tipologie
sono:
1. Visti
Schengen Uniformi (VSU), validi per il territorio dell'insieme delle Parti
contraenti, rilasciati per: transito, soggiorno di breve durata (tipo C) fino a
90 giorni, con uno o più ingressi.
2. Visti a
Validità Territoriale Limitata (VTL), validi soltanto per lo Stato Schengen la
cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per
altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di
accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati
Schengen.
3. Visti per
Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN), validi per soggiorni di
oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato
Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto. I titolari di Visto D
possono circolare liberamente nei Paesi Schengen diversi da quello che ha rilasciato
il visto, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre solo qualora il
visto sia in corso di validità
Per ulteriori
informazioni collegarsi al sito del Ministero degli Affari Esteri
Paesi esenti
Non sono
obbligati a richiedere il visto d’ingresso per soggiorni per turismo, missione,
affari, studio, invito e gara sportiva purché non superiori a 90 giorni i
cittadini di questi paesi:
Albania,
Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados,
Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud,
Costa Rica, Croazia, Dominica, El Salvador, Ex-Repubblica Iugoslava di
Macedonia (FYROM), Emirati Arabi Uniti, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala,
Honduras, Hong Kong, Isole Salomone, Israele, Kiribati, Malesia, Macao, Marianne
del Nord, Marshall, Mauritius, Messico, Micronesia, Monaco, Montenegro,
Nicaragua, Nuova Zelanda, Palau, Panama, Paraguay, Perù, Saint Kitts e Nevis,
Samoa, Santa Lucia, Serbia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, St. Vincent e
Grenadine, Taiwan, Timor Est, Tonga, Trinidad, Tobago, Tuvalu, Ucraina,
Uruguay, Vanatu, Venezuela.
Per quanto
riguarda Taiwan l'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai
titolari di passaporti comprensivi del numero di carta d'identità.
Per i cittadini
di Albania, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Moldova,
Montenegro, Serbia l'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente
ai titolari di passaporti biometrici.
I cittadini
serbi titolari di passaporto rilasciati dalla Direzione di coordinamento serba
(in serbo: Koordinaciona upreva) sono esclusi dal beneficio dell'esenzione dal
visto.
I cittadini di
San Marino, Santa Sede e Svizzera sono esenti dall’obbligo di visto in
qualunque caso.

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