Main menu

Pages

 

Visto di ingresso

Che cos’è?

È il visto necessario al cittadino non comunitario per entrare in Italia. Viene applicato sul passaporto del richiedente. Il visto è rilasciato dalle Ambasciate e dai Consolati italiani nello Stato di origine o di residenza del cittadino non comunitario. Non è possibile il rilascio del visto (né la proroga) in Italia.

Le eventuali decisioni negative relative alle domande devono essere notificate e motivate al richiedente ed è possibile il ricorso avverso esse.

Gli stranieri in ingresso sono sottoposti ai controlli di frontiera, doganali, valutari e sanitari.

Nel caso in cui si superano 90 giorni di residenza deve richiedere, entro 8 giorni lavorativi il permesso di soggiorno.

Motivazioni e tipologie

Sono 21 le motivazioni per ottenere un visto d’ingresso: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi familiari, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro, volontariato.

Le tipologie sono:

1. Visti Schengen Uniformi (VSU), validi per il territorio dell'insieme delle Parti contraenti, rilasciati per: transito, soggiorno di breve durata (tipo C) fino a 90 giorni, con uno o più ingressi.

2. Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL), validi soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen.

3. Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN), validi per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto. I titolari di Visto D possono circolare liberamente nei Paesi Schengen diversi da quello che ha rilasciato il visto, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre solo qualora il visto sia in corso di validità

Per ulteriori informazioni collegarsi al sito del Ministero degli Affari Esteri

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/visto_ingresso/tipologie_visto_durata.html 

Paesi esenti

Non sono obbligati a richiedere il visto d’ingresso per soggiorni per turismo, missione, affari, studio, invito e gara sportiva purché non superiori a 90 giorni i cittadini di questi paesi:

Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Dominica, El Salvador, Ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia (FYROM), Emirati Arabi Uniti, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Isole Salomone, Israele, Kiribati, Malesia, Macao, Marianne del Nord, Marshall, Mauritius, Messico, Micronesia, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda, Palau, Panama, Paraguay, Perù, Saint Kitts e Nevis, Samoa, Santa Lucia, Serbia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, St. Vincent e Grenadine, Taiwan, Timor Est, Tonga, Trinidad, Tobago, Tuvalu, Ucraina, Uruguay, Vanatu, Venezuela.

Per quanto riguarda Taiwan l'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti comprensivi del numero di carta d'identità.

Per i cittadini di Albania, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia l'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.

I cittadini serbi titolari di passaporto rilasciati dalla Direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona upreva) sono esclusi dal beneficio dell'esenzione dal visto.

I cittadini di San Marino, Santa Sede e Svizzera sono esenti dall’obbligo di visto in qualunque caso.


Commenti

table of contents title