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Titoli esteri |
Riconoscimento titolo di studio
Per iscriversi alle università italiane si deve ottenere
il riconoscimento di titoli di studio ottenuti all’estero si devono presentare
i seguenti documenti:
• fotocopia del diploma tradotto, legalizzato e con
dichiarazione di valore della Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana
• in caso di iscrizione a laurea specialistica, a scuola
di specializzazione o a master, si deve presentare fotocopia del diploma di
laurea autenticata
• certificato degli esami universitari sostenuti,
tradotto e legalizzato
• programma degli esami sostenuti
• fotocopia del documento di identità o permesso di
soggiorno.
Una volta presentata la documentazione verrà esaminata
dalle autorità accademiche, e se ritenuta in parte o totalmente equivalente
alla laurea italiana verranno riconosciuti alcuni o tutti gli esami.
Riconoscimento titoli professionali
Il riconoscimento di alcuni titoli professionali spetta
ai relativi ministeri.
• Infermieristico
e medico: Ministero della Salute.
• Avvocato,
commercialista, biologo, chimico, agronomo, geologo, ingegnere, psicologo,
consulente del lavoro, geometra, giornalista, perito agrario e industriale:
Ministero della Giustizia.
• Consulente
della proprietà industriale, mediatore al commercio: Ministero del Commercio e
dello Sviluppo
• Insegnante:
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda,
l’Autorità competente provvede all’accertamento della completezza della
documentazione richiesta. Entro quattro mesi dalla presentazione della domanda
o della sua eventuale integrazione, l’Autorità competente provvede al
riconoscimento del titolo, emettendo un decreto.

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