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Permesso di soggiorno 

Cos’è?

È un documento che autorizza il soggiorno in Italia, di durata variabile rilasciato dalla Questura.

Quando?

Va richiesto entro otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio italiano.

Non va richiesto nei casi di ingresso e soggiorno in Italia per visite, affari, turismo e studio di durata massima 90 giorni, per i quali è sufficiente dichiarare la propria presenza presso il comune o il commissariato locale di polizia.

Come?

Per alcuni permessi di soggiorno si deve andare presso un ufficio postale con “Sportello Amico” e chiedere il kit giallo gratuito per il permesso di soggiorno. Il kit può essere compilato sia manualmente che digitale, può essere compilato personalmente o con l’aiuto di un Caf o Patronato. Una volta compilato, il kit deve essere consegnato allo “Sportello Amico”, dopo aver pagato l’importo dovuto per la richiesta del Permesso di Soggiorno Elettronico e la spedizione del kit, si prende una ricevuta con scritta la data di appuntamento in questura per seguire le procedure di registrazione.

Per approfondimenti

https://www.poste.it/prodotti/guida-rilascio-e-rinnovo-permesso-di-soggiorno.html 

Per informazioni generali sulla procedura, indirizzi dei Comuni e dei Patronati abilitati, indirizzi degli Uffici Postali con Sportello Amico e stato di avanzamento della pratica inserendo in un'area riservata user id e password riportati sulla ricevuta collegarsi al sito https://www.portaleimmigrazione.it/ 

Tipi 

Da richiedere allo “Sportello Amico”

  • Affidamento
  • Adozione
  • Motivi religiosi
  • Residenza elettiva
  • Studio (per periodi superiori a tre mesi)
  • Missione
  •  Asilo Politico (rinnovo)
  • Tirocinio formazione professionale
  • Attesa riacquisto cittadinanza
  • Attesa occupazione
  • Carta di soggiorno stranieri (ora denominata "Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo")
  •  Lavoro Autonomo
  • Lavoro Subordinato
  • Lavoro sub-stagionale
  • Famiglia
  • Famiglia minore con minori di 14-18 anni

Da richiedere in Questura

La richiesta di rilascio va invece presentata direttamente alla Questura nei casi

di permesso per motivi di:

• asilo politico

• cure mediche

• gara sportiva

• giustizia

• integrazione minore

• invito

• minore età

• familiari (in caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art.

19 T.U.)

• umanitari

• status apolidia

• vacanze lavoro, e in ogni altro caso non esplicitamente menzionato

Durata

La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso e non può comunque superare:

   a) tre mesi, per visite, affari e turismo;

   b) nove mesi, per lavoro stagionale;

   c) un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale certificati; è previsto il rinnovo annuale per corsi pluriennali;

   d) due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;

   e) durata legata alle necessità specificamente documentate e negli altri previsti dal Testo unico Immigrazione.

Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto alla questura competente per provincia di residenza almeno 60 giorni prima della scadenza, per la verifica delle condizioni previste.

Ulteriori informazioni sul sito

https://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-dingresso/visto-e-permesso-soggiorno  

Conversione

Per convertire la tipologia del permesso di soggiorno di cui si è già in possesso, e in corso di validità, bisogna chiedere il nulla osta allo Sportello unico per l'immigrazione della prefettura competente per territorio di residenza e, poi, chiedere la conversione alla questura.

Condizione per la conversione è che vi siano quote di ingresso previste dal decreto flussi.

Il permesso di soggiorno per motivi di studio/formazione può essere convertito in permesso di soggiorno per attività di lavoro subordinato o autonomo se si possiedono i requisiti previsti per questa tipologia.

Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato o con contratto di almeno un anno quando:

lo straniero abbia fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per il secondo anno consecutivo e sia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità;

lo straniero abbia fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale e, alla fine del primo periodo di lavoro stagionale concesso, sia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità.

Ulteriori informazioni sul sito

https://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-dingresso/visto-e-permesso-soggiorno  

Permesso di soggiorno UE 

Condizioni per il rilascio

Può essere rilasciato al migrante in possesso, da almeno 5 anni di un permesso di soggiorno in corso di validità, dimostrando la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all’assegno sociale annuo.

Può essere richiesto anche per un proprio familiare (coniuge, figlio minore a carico, figli maggiorenni a carico che non possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel proprio Paese). In tal caso è necessario dimostrare anche la disponibilità di un alloggio idoneo. I figli minori devono aver soggiornato regolarmente per almeno cinque anni in Italia prima di poterlo avere.

Per ottenere il permesso di soggiorno EU di lungo periodo è necessario superare il test di conoscenza della lingua italiana A2, i minori di 14 anni sono esenti.

Chi non può ottenerlo

“Non possono ottenere questo tipo di permesso i migranti che:

- siano ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

- soggiornano per motivi di studio o formazione professionale

- soggiornano per motivi umanitari (la nuova legge permette ai beneficiari di protezione internazionale di ottenere il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo).

- sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata

- godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

Nota bene: non bisogna essere assenti dal territorio italiano per più di sei mesi consecutivi ovvero per dieci mesi complessivi, nei cinque anni considerati, salvo per gravi motivi.

http://www.integrazionemigranti.gov.it/normativa/procedureitalia/Pagine/PERMESSO-DI-SOGGIORNO-CE-PER-LUNGO-SOGGIORNANTI.aspx


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